PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «11-bis. In deroga a quanto previsto dal presente articolo, nei comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti ciascuna candidatura alla carica di sindaco è collegata ad una lista di candidati alla carica di consigliere comunale, comprendente un numero di candidati pari ai due terzi dei consiglieri da eleggere. Ciascun elettore, segnando il relativo contrassegno, esprime il voto per un candidato alla carica di sindaco e per la lista collegata. Alla lista collegata al candidato alla carica di sindaco che ha riportato il maggior numero di voti sono attribuiti due terzi dei seggi assegnati al consiglio. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste con il metodo di cui al comma 8. Nell'ambito di ogni lista di minoranza, i candidati sono proclamati eletti consiglieri comunali secondo l'ordine di collocazione nella lista. Il primo seggio spettante a ciascuna lista di minoranza è attribuito al candidato alla carica di sindaco della lista medesima».